La consegna della merce: gli INCOTERMS® ICC
Secondo la Convenzione di Vienna del 1980, il venditore è tenuto a consegnare la merce, a rimettere i relativi documenti e a trasferirne la proprietà al compratore alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione mentre il ...
Secondo la Convenzione di Vienna del 1980, il venditore è tenuto a consegnare la merce, a rimettere i relativi documenti e a trasferirne la proprietà al compratore alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione mentre il compratore deve pagarne il prezzo e prenderla in consegna. Per il venditore, diversi sono i profili critici derivanti da tale obbligo di consegna, tra i quali rilevano tempi di consegna e passaggio del rischio.
La questione dei tempi di consegna non pone particolari problemi quando la data o il periodo di tempo entro cui debba avvenire siano indicati nel contratto (ad esempio, nella conferma d’ordine accettata dal compratore) o siano comunque determinabili in base al medesimo. Diversa è la situazione in cui nulla sul punto sia stato pattuito: secondo l’articolo 33 della Convenzione, la prestazione va eseguita entro un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto, ragionevolezza che si stabilisce, secondo la giurisprudenza internazionale, alla luce della tipologia della merce, degli usi di settore, del comportamento delle parti in occasione di precedenti vendite tra loro. Ad esempio, non sarà da considerare eseguita entro un tempo ragionevole una consegna di molluschi freschi effettuata in 10 giorni, dato che il loro tempo di conservazione è di molto inferiore.
Il rischio per il venditore è che il compratore sospenda il pagamento o lo ritardi, che richieda un risarcimento dei danni maggiore del valore della merce fino alla risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni subiti per la ritardata o omessa consegna della merce nel caso si integri un inadempimento essenziale secondo l’articolo 25 della Convenzione.
Altro profilo critico legato alla consegna è quello del passaggio del rischio di perimento o danneggiamento della merce, che nelle leggi nazionali dipende dal momento in cui passa la proprietà della merce: in questa ipotesi l’effetto pratico è che dal momento in cui avviene tale passaggio del rischio il compratore non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo della merce anche se essa è andata distrutta o è stata danneggiata dopo tale momento. La Convenzione disciplina il passaggio del rischio, senza tenere conto del passaggio di proprietà, come segue: quando il contratto di vendita implica il trasporto della merce il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui la merce viene rimessa al primo trasportatore (vettore che per primo prende in carico la merce su incarico del compratore).
Se il venditore è invece tenuto a rimettere la merce a un trasportatore in un luogo determinato (ad esempio, presso il deposito del vettore), il rischio passa dal venditore al compratore solo quando la merce è stata rimessa al trasportatore in tale luogo (articolo 67). Negli altri casi il rischio passa al compratore quando questi prende in consegna la merce o nel momento in cui è messa a sua disposizione e non provvede al ritiro (articolo 69).
La soluzione operativa per dialogare professionalmente con i propri partner all’estero, operare con sicurezza e prevenire le liti relative al passaggio del rischio, consiste nel derogare la Convenzione di Vienna facendo riferimento ai termini di resa Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale. Infatti, esportare utilizzando termini di resa di fonte nazionale (franco destino, franco arrivo) ovvero apparentemente internazionali (ad esempio, free your factory) può comportare rischi di comprensione sulla portata degli impegni e delle responsabilità assunte dal venditore e dal compratore in relazione alle operazioni di consegna della merce.
Le regole Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale sui termini di resa della merce, riflettono la pratica degli affari e costituiscono uno standard globale a disposizione delle imprese che risolve le questioni sopra viste, a condizione della loro corretta applicazione nel contratto di vendita. La funzione degli Incoterms® 2020 consiste nella ripartizione tra venditore e compratore di:
- obblighi (chi fa che cosa in relazione alla consegna della merce);
- rischi (quando la merce viene consegnata e quando passa il rischio di viaggio della stessa);
- spese (chi è responsabile di quali costi con riferimento alla consegna).
L’edizione 2020 degli Incoterms®, che fa seguito alla edizione del 2010, distingue tra termini di resa per ogni modalità di trasporto e termini di resa per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, mentre un’ulteriore classificazione divide in quattro gruppi omogenei i termini di resa, sulla base della lettera iniziale di ogni acronimo, con obblighi, rischi e spese crescenti a carico del venditore:
- Gruppo E: EXW;
- Gruppo F: FCA, FAS, FOB;
- Gruppo C: CPT, CIP, CFR,CIF;
- Gruppo D: DAP, DPU, DDP.
Dal punto di vista pratico, venditore e compratore devono negoziare e concordare una sigla di resa tra le 11 sopra viste; l’opzione concordata va riportata nel contratto di vendita e in tutti i documenti di esecuzione della vendita (fattura, documenti di trasporto e così via). Il tutto va poi coordinato con gli altri contratti che ruotano intorno alla vendita (l’eventuale lettera di istruzioni allo spedizioniere, quella al vettore, il contratto di trasporto e il contratto di assicurazione).