Gruppo Amag protagonista a Ecomondo
La fiera si terrà a Rimini dall'8 all'11 novembre. Perissinotto: "Le nostre proposte su sostenibilità ambientale, transizione ecologica ed energia…
La Uil: "L'uomo era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Ma..."
Doppia vittoria per un dipendente Amag Ambiente Spa licenziato ingiustamente: confermata anche in Appello la sentenza del Tribunale di Alessandria che già in primo grado aveva dato ragione a un lavoratore per licenziamento ritorsivo e nullo.
“Non è servito ad Amag Ambiente Spa proporre appello – sottolinea in una nota la Uil di Alessandria – Infatti la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria e ha ribadito la nullità del licenziamento del dipendente, seguito dalla segreteria della UilTrasporti di Alessandria e dagli avvocati Stefano Ena e Massimo Lasagna dello studio legale associato Ena Gallina Lasagna Lunati di Alessandria”.
Gruppo Amag protagonista a Ecomondo
La fiera si terrà a Rimini dall'8 all'11 novembre. Perissinotto: "Le nostre proposte su sostenibilità ambientale, transizione ecologica ed energia…
“Il lavoratore – spiegano i sindacati – assunto prima con un contratto di somministrazione e poi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente dall’azienda, era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova. La decisone di procedere con il licenziamento era stata presa dalla precedente gestione di Amag Holding sull’azienda del gruppo, Amag Ambiente, ed era stata comunicata dopo che il dipendente, a seguito di un’infiammazione a un disco vertebrale, era stato giudicato dal medico aziendale idoneo al lavoro con limitazioni. Da qui il licenziamento, di fatto formalmente motivato dal mancato superamento del periodo di prova ma, secondo la tesi dell’avvocato Stefano Ena, accolta dal Giudice, deciso per lo stato di malattia del lavoratore”.
“Ä– sempre complesso e difficile riuscire a dimostrare l’intento ritorsivo in un licenziamento – aggiunge l’avvocato Ena – ma in questo caso siamo riusciti ad offrire al Giudice del Lavoro una serie di elementi, tali da convincerlo del fatto che il lavoratore fosse stato licenziato solo perché aveva lamentato difficoltà fisiche nello svolgimento della propria mansione. La conseguenza di questa impostazione é che la società è stata condannata alla reintegra del lavoratore e al risarcimento del danno subito pari a tutte le retribuzioni che lo stesso ha perso dal momento del licenziamento”.