Quali dispositivi medici si possono detrarre?
ECONOMIA – Tutti noi sappiamo che i dispositivi medici possono essere detratti ai fini della dichiarazione dei redditi, però sorgono sempre dubbi su quali e cosa possiamo considerare dispositivo medico. Ad esempio gli occhiali da vista, montatura compresa, o l’apparecchio per aerosol o il materasso ortopedico sono detraibili? La risposta è sì, lo sono, ma la difficoltà è che non esiste un elenco davvero esaustivo dei dispositivi medici passibili di detrazione (Circolare n. 20/E del 2011 con in allegato l’elenco “non esaustivo” fornito dal Ministero della Salute)
Il DL 507/92 afferma che il dispositivo medico è: “un qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del concepimento il quale non eserciti l’azione principale, cui è destinato, con mezzi farmacologici, chimici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”. L’elenco dei dispositivi cui si faceva riferimento è il seguente:
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;
Montatura per lenti correttive dei difetti visivi;
Occhiali premontati per presbiopia;
Apparecchi acustici;
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
Siringhe;
Termometri;
Apparecchi per aerosol;
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
Penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;
Pannoloni per incontinenza;
Prodotti ortopedici (ad esempio tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale etc.);
Ausili per le persone con disabilità (ad esempio cateteri, sacche per urine, padelle etc.);
Lenti a contatto;
Soluzioni per lenti a contatto;
Prodotti per dentiere (ad esempio creme adesive, compresse disinfettanti etc.);
Materassi ortopedici e materassi antidecubito;
Test di gravidanza;
Test di ovulazione;
Test menopausa;
Strisce/strumenti per la determinazione del glucosio;
Strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;
Strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi;
Test auto-diagnostici per le intolleranze alimentari;
Test autodiagnosi prostata PSA;
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo protrombina (INR);
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
Test autodiagnosi per la celiachia.
Quale è la documentazione necessaria per la detrazione? Non serve la prescrizione medica, si parte sempre dallo scontrino o dalla fattura certificante l’acquisto in cui risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene l’acquisto (riportando il Codice Fiscale). Mentre per l’acquisto delle parrucche è prevista un’eccezione: è necessaria la certificazione medica per dimostrare che l’acquisto è volto “a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana”.
Il secondo aspetto determinante è la famosa marcatura CE poiché “la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica)”, quest’ultimo riferito, ad esempio, alle protesi dentarie o ai banalissimi occhiali da vista. Quindi se il documento di spesa riporta il codice AD o PI, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Se viceversa il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:
per i dispositivi compresi nell’elenco sopra riportato è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
per i dispositivi non compresi nell’elenco occorre invece che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee, ma in questo si è di fatto agevolati direttamente dal venditore, che oltre a riportare sullo scontrino/fattura la dicitura “prodotto con marcatura CE”, vi indicherà, se necessario, anche il riferimento alla direttiva comunitaria.
Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato Acli presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:
Sede Provinciale di Alessandria
Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria
Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285
Sede Zonale di Casale Monferrato
Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato
Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.54.93.82
Sede Zonale di Tortona
Via Emilia 244 -15057 Tortona
Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285
Sede Zonale di Novi Ligure
Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure
Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362
Segretariato Sociale di Valenza
c/o Comunità Parrocchiale
Via Pellizari 1 -15048 Valenza
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519
Segretariato Sociale di Acqui Terme
Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme
Tel. 349.97.54.687