La difesa Ausimont chiede l’assoluzione: “accuse basate su parole in libertà”
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La difesa Ausimont chiede l’assoluzione: “accuse basate su parole in libertà”

Dura requisitoria degli avvocati Ausimont la processo contro il polo chimico di Spinetta: “non ci fu avvelenamento, l'accusa si basa su parole in libertà non degne di quest'aula”. Chiesta l'assoluzione per Giulio Tommasi

Dura requisitoria degli avvocati Ausimont la processo contro il polo chimico di Spinetta: ?non ci fu avvelenamento, l'accusa si basa su parole in libertà non degne di quest'aula?. Chiesta l'assoluzione per Giulio Tommasi

ALESSANDRIA – Si gioca sul filo dell’interpretazione della legge la difesa di Giulio Tommasi, responsabile della funzione ambientale centrale Ausimont dal 1985 al 1999. E, visto che siamo nell’aula della Corte d’Assise di Alessandria, non è certo una questione di lana caprina. Ma voltano anche parole dure nei confronti dell’accusa, portata avanti dal pubblico ministero Riccardo Ghio che, secondo la difesa, avrebbe “gettato parole al vento”, “fatto dire alle norme di diritto quel che le norme non dicono”, estendendone l’interpretazione. Non è più la “guerra” tra i due colossi della chimica che si sono succeduti alla guida del polo chimico di Spinetta, Ausimont fino al 2002 e, poi, Solvay. Non c’è più il teatrino di chi si rimpalla responsabilità. Nella fase conclusiva delle requisitorie, il “nemico” comune è la pubblica accusa che ha chiesto per gli imputati pene fino a 18 anni, ridotte a 10 per Giulio Tommasi – ieri presente in aula – al quale sono state riconosciute dal Pm le attenuanti generiche.
La difesa chiede la piena assoluzione poiché, secondo gli avvocati Baccaredda Boy, De Luca e Sassi, non ci fu alcun reato commesso da Tommasi, responsabile della funzione ambientale per il gruppo Ausimont tra gli anni 95 e 2002.
Tutta un’altra verità, quella ricostruita dagli avvocati Ausimont: nessuno tentò mai di nascondere od occultare documenti che contengono, al contrario, la prova di come non ci fu omissione nella bonifica. E, soprattutto, non ci fu mai avvelenamento. Casomai inquinamento, “che è altra cosa rispetto all’avvelenamento”, previsto dal reato contestato.
Parte dall’articolo del codice penale, il 439, l’avvocato Sassi (difesa Tommasi e Boncoraglio) il quale inquadra il reato contestabile a “chiunque avvelena acque destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo”. “Il processo è tutto qui”, dice. Le acque inquinate, ma non avvelenate, non erano destinate ad uso potabile. Le uniche attinte e distribuite ai lavoratori e alle famiglie di Spinetta allacciate alla rete interna “erano quelle del pozzo 8 le cui analisi sono sempre risultate conformi”. Il pubblico ministero parlava invece di “rischio potenziale”, estendendo la pericolosità anche alle acque che potenzialmente avrebbero potuto essere utilizzate, anche successivamente.
Su questo punto Sassi parla di “semplificazione che vuole in realtà nascondere” e di “forzatura delle norme” ad arte.
Chiede alla Corte di attenersi alla legge nel formulare il proprio giudizio. “Le acque devono avere una destinazione immediata all’uso potabile, non potenziale”. E poi il periodo contestato, che ricade nella gestione Ausimont dal 1995 al 2001. “Anche qualora, in riferimento al reato di omessa bonifica, si tenesse conto di un mancato controllo o di un’omissione, la prima conferenza dei servizi si tenne nel marzo del 2003, quando Tommasi aveva cessato da 4 anni la sua carica. Solo una mente malata può pensare che ci sia una responsabilità dell’imputato” (avvocato De Luca).
Prima di De Luca e Sassi, l’avvocato Baccaredda Boy era entrato nel merito delle accuse, punto per punto: discariche autorizzate per rifiuti speciali e contenenti invece rifiuti tossico-nocivi; rifiuti stoccati in aree dello stabilimento (“una discarica a cielo aperto”, le aveva definite il pm Ghio); inquinamento delle acque. Tutto falso, ovviamente, secondo la difesa.
Sulle discariche “furono fatte analisi già nel ’90 e tutti gli inquinanti erano al di sotto dei limiti di legge”, dice l’avvocato. E, in ogni caso, prima del 1984 non vi era una legge che imponesse la bonifica o impedisse l’interramento. “Ma quel periodo non fa parte dell’esame di questo processo”. I rifiuti stoccati nelle aree dello stabilimento “furono smaltiti nei primi anni ’90” e, infine, “non vi fu mai allarme avvelenamento per le acque destinate ad uso potabile”. C’era, sì, un inquinamento pregresso, ma le analisi effettuate nel ’90 e nel ’94 non indicarono “nessun allarme tale da far pensare ad un avvelenamento”, neppure in conferenza dei servizi. La requisitoria riprenderà alla prossima udienza, fissata il 27 ottobre.
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