Opportunità under 35 anni, regime dei minimi e società srl semplificata
Giovedì 23 febbraio alle ore 18,30 presso lab121 si chiariranno le opportunità per gli under 35 anni, il regime dei minimi dal 2012 e società srl semplificata. La presentazione sarà a cura della Dott.ssa Commercialista Giuliana Cellerino
Giovedì 23 febbraio alle ore 18,30 presso lab121 si chiariranno le opportunità per gli under 35 anni, il regime dei minimi dal 2012 e società srl semplificata. La presentazione sarà a cura della Dott.ssa Commercialista Giuliana Cellerino
Si ricorda la disciplina del “minimi” che prevede una tassazione particolarmente bassa 5% a forfait sul reddito di chi apre una partita Iva e per i giovani sino il 35 anno di età, al verificarsi di alcune condizioni tra cui le principali si indica il non superamento di fatturata di 30.000,00 euro, il non superamento di investimenti in tre anni di 15.000,00 euro e soprattutto che l’attività sia nuova e non il proseguimento di una attività precedente nei tre anni precedenti.
La seconda forma di incentivo è data dalla possibilità offerta ai soggetti con età inferiore a 35 anni di istituire una SRL che si può definire semplificata.
L’introduzione dell’articolo 2463 bis al codice civile i minori di 35 anni potranno costituire una SRL con capitale minimo di un euro e attraverso una sola scrittura privata (non è necessario quindi l’atto pubblico come per le SRL “ordinarie”). I vantaggi di tali nuove disposizioni sono evidenti: molti soggetti avranno accesso al modello societario che garantisce autonomia patrimoniale perfetta, senza le limitazioni caratteristiche di tali modelli societari, ovvero il capitale minimo di 10.000 euro e la necessità di costituire la società per atto pubblico. Il nuovo modello societario “semplificato”, in ogni caso, è circondato da una complesso di cautele che tende a garantire un’adeguata pubblicità della struttura societaria: gli atti, ad esempio, dovranno indicare gli elementi essenziali quali il capitale sociale e la dicitura società a responsabilità limitata semplificata.
Si accenna anche alla serie di incentivi atti a sostenere l’occupazione.
Il primo incentivi riguarda l’assunzione degli apprendisti per i datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti. Ai tali datori di lavoro, è concesso uno sgravio contributivo totale per la durata di tre anni relativamente ai contratti di apprendistato stipulati successivamente all’1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. Lo sgravio contributivo del 100% (con riferimento alla contribuzione dovuta per i primi tre anni) e viene fissata al 10% l’aliquota contributiva per gli anni successivi al terzo, qualora previsti dalla singola fattispecie contrattuale. Ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le ordinarie aliquote contributive già in uso.
La legge di stabilità 2012 ha inoltre previsto altri incentivi tesi a sostenere l’occupazione prevedendo, in particolare:
– incentivi per l’assunzione dei percettori di ammortizzatori sociali;
– incentivi per l’assunzione dei disoccupati “ over 50”;
– aiuti per chi si ricolloca sul mercato come imprenditore;
– agevolazioni per le imprese che impiegano lavoratori percettori del trattamento di disoccupazione.
Sono confermati per il 2012 gli incentivi all’autoimprenditorialità dei lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 78/2009.
Ha accesso all’incentivo chi:
– avvia un’attività di lavoro autonomo;
– avvia un’attività auto-imprenditoriale;
– avvia una micro-impresa;
– si associa in cooperativa.
Gli interessati devono presentare domanda all’Inps con l’indicazione della attività da intraprendere.
L’incentivo riconosciuto consiste, in sostanza, nell’importo del trattamento che sarebbe stato percepito dal beneficiario (corrispondente al numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite).
In caso di cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o nei casi di esuberi strutturali, al lavoratore con almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, comma 1, legge 223/1991), viene riconosciuto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi. Il 25% dell’aiuto viene versato dall’Inps a seguito della presentazione della domanda, e il restante 75% dopo la chiusura dell’iter autorizzativo, a seguito della presentazione della documentazione che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, autoimprenditoriale ecc. Se per l’esercizio dell’attività sono necessari particolari requisiti oppure autorizzazioni, come per esempio l’iscrizione ad albi professionali, dovrà essere presentata la relativa documentazione.