Rimandata l’udienza del sindaco alla Corte dei Conti
Nella giornata di oggi (mercoledì 9 novembre) il sindaco di Alessandria avrebbe dovuto recarsi in udienza alla Corte dei Conti di Torino. Il maltempo che ha colpito la provincia ha rinviato l'incontro al 17 novembre. Intanto vengono riassunte le "criticità" rilevate dalla Corte dei Conti per il bilancio preventivo 2011 e il rendiconto 2010
Nella giornata di oggi (mercoledì 9 novembre) il sindaco di Alessandria avrebbe dovuto recarsi in udienza alla Corte dei Conti di Torino. Il maltempo che ha colpito la provincia ha rinviato l'incontro al 17 novembre. Intanto vengono riassunte le "criticità" rilevate dalla Corte dei Conti per il bilancio preventivo 2011 e il rendiconto 2010
Intanto, la sezione di controllo della Corte dei Conti ha rinviato l’udienza, prevista per mercoledì 9 novembre a Torino, del sindaco Fabbio insieme ad amministratori, funzionari e dirigenti a causa della situazione di criticità della provincia di Alessandria determinata dal maltempo di questi giorni. L’udienza posticipata al 17 novembre è stata convocata per la presentazione di osservazioni, memorie e documenti da parte del primo cittadino, in risposta allo schema contenente una sintesi delle questioni oggetto di “denuncia delle irregolarità” riscontrate dalla Corte dei Conti.
Le anomalie relative ai bilanci 2009 e 2010 sono poi sfociate nella nota delibera 115 del 28 settembre 2011. L’esame congiunto del rendiconto 2010 con il bilancio preventivo 2011 ha fatto emergere altre irregolarità che la Corte dei Conti sta verificando mediante un’attività istruttoria in corso e l’acquisizione di documenti di amministrazione.
Nel dettaglio, per il bilancio 2011 viene contestato l’eccessivo incremento delle previsioni di spesa corrente (da 87 milioni nel 2010 a 123 nel 2011), pari al 40% che viene definito “sintomo di anomalie gestionali, data la tendenziale rigidità di tali spese”, rappresentate da fondamentali e continuativi servizi per la città.
La Corte dei Conti passa poi in rassegna le cifre del saldo negativo del 2011 (pari a 17 milioni e 500 mila euro) con quelle indicate dall’organo di revisione come copertura di questo squilibrio: ammontano ad un totale di 20 milioni, in eccesso rispetto al necessario e con un riferimento a quasi 17 milioni 500 mila euro di entrate dalle alienazioni di beni e dai proventi dei permessi a costruire, che sarebbero però accertati solo per la somma di 2 milioni 700 mila euro.
Secondo quanto rilevato dalla documentazione in possesso della Corte dei Conti, questo denaro ricavato dall’alienazione di beni sarebbe destinato a finanziare in parte le perdite delle società partecipate e in parte a saldare i mutui contratti. Vista l’importanza delle destinazioni, la sezione di controllo recrimina all’Ente “la previsione di entrata non formulata secondo una effettiva valutazione di fattibilità delle operazioni di alienazione”.
Contesta, inoltre, l’eccessiva previsione di recupero dall’evasione tributaria (8 milioni), ritenuta una valutazione inserita ad hoc per garantire il riequilibrio, senza sufficiente sicurezza.
Il dito viene poi puntato contro i mutui, contratti dall’Ente nel 2010 ma imputati come spese nel bilancio 2011: sembrano essere di manutenzione straordinaria come strade, marciapiedi, edifici sportivi e comunali. Ma la Corte dei Conti ha riscontrato l’incongruenza con l’inserimento tra queste attività anche di quella di “tinteggiatura e rifacimento intonaco” degli edifici comunali, che rientra nelle spese ordinarie e che non si può ritenere una spesa di investimento, visto che non genera incremento patrimoniale per l’Ente.
A dimostrazione del “disequilibrio strutturale” è riportato anche l‘utilizzo “in via continuativa” dell’anticipazione di cassa, per un totale di quasi 17 milioni di euro. Per la questione che riguarda il Patto di stabilità tutto è messo in discussione dalla sezione di controllo per le “dubbie previsioni di entrata” che sono la base per il rispetto del patto.
Un’analisi analoga è stata fatta dalla Corte dei Conti anche per il rendiconto 2010: molte le anomalie riscontrate, tra le quali primeggia la “cancellazione di impegni” prima del termine dell’esercizio, per 8 milioni 861 mila euro. La cancellazione è giustificata e possibile solo in uno specifico caso, che non interessa il comune di Alessandria. Pertanto questo dato è stato letto dalla sezione di controllo come una “semplice alterazione degli equilibri di bilancio”. L’operazione è stata interpretata come un “trasporto” di impegni dal 2010 al 2011, con la conseguente inosservanza anche del Patto di stabilità .
L’anomalia riscontrata sta però nel fatto che, nonostante queste cancellazioni, il risultato di amministrazione del 2010 risulterebbe positivo per 4 milioni di euro. A confronto con i precedenti esercizi amministrativi sempre negativi e con la cancellazione per oltre 8 milioni, la differenza tra i due dati dovrebbe dare il risultato esatto: circa 5 milioni in negativo.
Uno degli ultimi punti esaminati dalla Corte dei Conti per il 2010, oltre al ricorso ad anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo di fondi vincolati, è quello del rapporto dell’Ente con le società partecipate.
Rapporto creditizio dell’amministrazione comunale che non viene però sanato a causa della condizione finanziaria negativa di molte partecipate (Aristor, Aspal, Svial, Valorial) che inevitabilmente incide in modo negativo anche sulla situazione finanziaria del Comune.
Dal canto suo l’amministrazione “ha dalla sua” il punto 20 del documento in questione, che in più occasioni ribadisce: “il riconoscimento del debito fuori bilancio per un totale di 7 milioni 700 mila euro”.
Il debito fuori bilancio può essere frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell’esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell’ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori. La Corte dei conti fa le proprie considerazioni sul metodo di risanamento del debito, tramite mutuo. “L’utilizzo del mutuo come forma di finanziamento del debito fuori bilancio – sostiene la Corte dei Conti – è ammissibile nei soli casi di obbligazione sorta anteriormente alla modifica costituzionale dell’articolo 119, operata dalle legge n°1 del 2001, nei termini e con modalità chiarite dalla giurisprudenza contabile”.