Inchiesta sui bilanci: tutto nelle mani del Prefetto
Da Fabbio difesa ad oltranza delloperato dellamministrazione. Nelle mani del Prefetto le sorti del Comune che vorrebbe metterci una pezza
Da Fabbio difesa ad oltranza delloperato dellamministrazione. Nelle mani del Prefetto le sorti del Comune che vorrebbe metterci una pezza
Un passaggio, quello “dell’accordo” senz’altro possibile ma che rischia di portare, in ogni caso, ad un “punto morto”.
In calce, riportiamo i passaggi di legge citati nella pronuncia della sezione di controllo della Corte dei conti che è stata consegnata al Prefetto, al Consiglio comunale e alla Procura della Corte dei conti.
In estrema sintesi, gli scenari che si possono sviluppare sono che, come auspicato dal Sindaco, il Prefetto possa accordare un tempo sufficiente agli uffici comunali per rivedere i bilanci, inserendo nel consuntivo 2009 il disavanzo effettivo superiore a quello indicato e approvato dal Consiglio (7.809.353 euro anziché 4.756.740) e, per il 2010 un disavanzo di 4.989.861 euro anziché un avanzo di 3.871.775 euro. I bilanci rivisti e corretti dovrebbero comunque passare nuovamente in aula per l’approvazione entro venti giorni dalla notifica del Prefetto. Se entro i venti giorni dalla notifica il documento contabile non sarà riapprovato, partirà la procedura di scioglimento del consiglio comunale e quindi la nomina per decreto del Presidente della Repubblica, di un commissario. In caso di approvazione, il consiglio avrà votato un bilancio che non ha rispettato il patto di stabilità, con le conseguenze che ne derivano (esempio, taglio ai trasferimenti, alle assunzioni future, agli investimenti).
Art 1
Comma 166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
Comma 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Comma 168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Legge 140 / 2004
Articolo 1
Comma 3. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2004 anche nell’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Legge 75 / 2002
Articoli 1
Comma 2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Comma 3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell’ente non preveda diversamente