Bonifica comunale: la minoranza presenta una mozione
I firmatari dellinterpellanza chiedono al sindaco alla giunta di intervenire sul consiglio di amministrazione del Teatro Regionale Alessandrino in merito alla titolarità dei lavori
I firmatari dell?interpellanza chiedono al sindaco alla giunta di intervenire sul consiglio di amministrazione del Teatro Regionale Alessandrino in merito alla titolarità dei lavori
Il Consiglio Comunale
PREMESSO che:
– il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino affidò i lavori per interventi di rimozione di amianto nel Teatro Comunale di Alessandria alla ditta Switch 1988 s.r.l. nel mese di giugno 2010
– il Teatro Comunale di Alessandria è chiuso dal 2 di ottobre 2010 per contaminazione da fibre di amianto al suo interno
– nel programma triennale degli investimenti allegato al bilancio di previsione 2011 approvato dal Consiglio Comunale non è stata prevista alcuna somma per la bonifica del teatro comunale contaminato da fibre d’amianto a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta Switch 1988 S.r.l
– nel corso della discussione relativa all’approvazione del bilancio di previsione il Sindaco e l’Assessore alle Finanze hanno dichiarato che la bonifica del teatro non sarebbe costata nulla al Comune di Alessandria in quanto i lavori necessari sarebbero stati realizzati dalla stessa ditta Switch 1988 S.r.l.;
RITENUTO che:
– indipendentemente dal fatto che si proceda alla bonifica del teatro sono stati causati danni immateriali quali: danno d’immagine, danno alla cittadinanza costretta ad emigrare per assistere agli spettacoli proposti, cancellazione di spettacoli, danni ai lavoratori sia economici sia psicologici se non fisici;
CONSIDERATO che:
– pur non entrando nel merito delle procedure adottate per l’affidamento dell’appalto è evidente, che il TRA, committente dei lavori di bonifica della centrale termica, è organismo di diritto pubblico e come tale soggetto ai disposti del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (cfr, sentenza Consiglio di Stato, Sez. V – 12 ottobre 2010, n. 7393);
– a seguito dell’incidente occorso con la conseguente contaminazione da fibre d’amianto di gran parte dell’edificio, compresa la sala grande, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006 si sarebbe dovuta avviare la procedura di risoluzione del contratto con la ditta Switch 1988 S.r.l. rispettivamente per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e per grave inadempimento e grave irregolarità;
– ciò avrebbe escluso quindi la possibilità di proseguire qualsiasi rapporto contrattuale con la ditta affidataria del primario intervento di bonifica in virtù dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni che, nel fornire un’elencazione delle clausole di esclusione dalle gare, prevede alla lettera f) che”sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti……che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”;
– le imprese appaltatrici devono possedere i requisiti di legge, ed in particolare una qualificazione adeguata per categoria ed importi ai lavori da eseguire;
– la ditta Switch 1988 S.r.l. ha iscrizione SOA : OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale – classe II (importo lavori fino a €. 516.457,00);
RITENUTO che:
– la risoluzione del rapporto contrattuale per il fatto del soggetto affidatario e’ di per sé sufficiente a incidere negativamente sul rapporto fiduciario che deve instaurasi con la stazione appaltante, alla cui salvaguardia e’ posta la causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.” (cfr., Determinazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n.8/2004 del 12/5/2004);
– per tale motivo la stipulazione di un nuovo contratto o la prosecuzione di quello in essere è da ritenersi giuridicamente non legittima;
– pur non ammettendo tale applicazione normativa e dando per certo che gli importi delle lavorazioni previste per la nuova bonifica siano superiore al limite di qualifica posseduto dalla ditta Switch 1988 S.r.l., resterebbe nuovamente illegittimo l’affidamento alla ditta stessa;
CONSIDERATO altresì che:
– nelle azioni compiute dalla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino in qualità di ente appaltante delle opere di bonifica che sono state causa dell’inquinamento dell’edificio è evidente che esiste chiara una culpa in eligendo determinata dalla anomala procedura di scelta del contraente e soprattutto viziata, ab origine, dalla mancanza di un progetto sul quale esperire una gara pubblica o quantomeno una procedura negoziata comparativa tra soggetti diversi parimenti qualificati;
– tale colpa viene peraltro rafforzata dal fatto che, a norma del contratto che disciplina l’uso dell’immobile, i lavori di bonifica della centrale termica avrebbero dovuto essere eseguiti dall’Aspal, proprietaria, o, al limite, essere soggetti ad autorizzazione da parte della proprietaria stessa;
– è ravvisabile anche una culpa in vigilando che pone TRA in posizione di indubbia debolezza in quanto, come assunto dagli atti, non è stato nominato un Direttore dei Lavori di bonifica con le conseguenze di un’assoluta mancanza di controllo dell’attività svolta dall’impresa;
RILEVATO che:
– la struttura amministrativa e i risultati ottenuti, fanno ritenere scellerato ipotizzare che la conduzione dei lavori di bonifica del teatro vedano la Fondazione TRA quale committente;
– l’incarico di espletare gli atti necessari all’affidamento dei nuovi lavori di bonifica dovrebbe passare logicamente alla società proprietaria dell’immobile;
RITENUTO che:
– anche Aspal non possegga al proprio interno quelle professionalità necessarie alla gestione di interventi così delicati e specialistici tanto che, vista l’eccezionalità degli eventi, dovrebbe essere l’Amministrazione Comunale direttamente coi propri uffici tecnici ad assumere la veste di committente;
– è necessario quindi che si avvii immediatamente, se ciò non è stato ancora fatto, un’azione risarcitoria nei confronti dei soggetti responsabili che hanno causato il danno, ovvero, principalmente, nei confronti della ditta Switch 1988 S.r.l.;
RILEVATO che:
– tale azione risarcitoria non abbia nulla a che vedere con l’eventuale costituzione in giudizio quale parte civile nei confronti dei soggetti individuati dal Pubblico Ministero nella causa penale attualmente in istruttoria;
– una causa civile permetterebbe di ampliare il risarcimento a quei danni immateriali che, per la gravità di quanto è accaduto, rivestono importanza forse maggiore rispetto al mero ripristino dei luoghi contaminati in quanto potrebbero in parte attenuare la brutta figura fatta dall’Amministrazione a livello nazionale e soprattutto nei confronti dei propri cittadini;
RITENUTO che:
– nel caso di rinvio a giudizio dei soggetti individuati dal Pubblico Ministero nella causa penale attualmente in istruttoria, con la conseguente inevitabile costituzione quale parte civile da parte del Comune e/o dell’Aspal, la richiesta risarcitoria verrà logicamente estesa a tutti i soggetti interessati;
IMPEGNA
Il Sig. Sindaco e la Giunta ad intervenire sul Consiglio di amministrazione. del T.R.A. affinché
– venga avviata immediatamente un’azione risarcitoria nei confronti della ditta Switch 1988 S.r.l. che ha causato la contaminazione del teatro comunale con fibre d’amianto;
– si pongano in essere tutte le azioni dirette ad impedire la prosecuzione di qualsiasi rapporto con la ditta Switch 1988 S.r.l. in ordine a lavorazioni da effettuarsi all’interno del teatro comunale;
– vengano attivate le procedure amministrative necessarie a trasferire la titolarità degli interventi di bonifica del teatro comunale direttamente agli uffici tecnici comunali;