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Acquisizione della Caserma Valfré più veloce
Un Ordine del Giorno presentato dellonorevole Grassano alla Camera garantisce il passaggio della caserma al Comune
Un Ordine del Giorno presentato dellonorevole Grassano alla Camera garantisce il passaggio della caserma al Comune
Gli onorevoli Grassano, Soglia e Misiani, con questo atto, rendono, di fatto, più snello e rapido il processo di trasferimento, da parte dello Stato, dei beni inclusi nei protocolli sottoscritti con gli Enti Locali.
L’Ordine del Giorno, infatti, impegna il Governo a garantire processi certi, rapidi ed efficienti con un’interpretazione della norma in senso favorevole agli Enti territoriali già firmatari degli Accordi e l’esclusione di possibili interpretazioni più restrittive da parte della Tecnostruttura demaniale.
Il recepimento di questo atto apre, quindi, di fatto, una corsia preferenziale al trasferimento gratuito della Caserma Valfré dallo Stato al patrimonio demaniale del Comune di Alessandria.
Di seguito il testo dell’Ordine del Giorno, come approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta n. 489 del 21 giugno 2011.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede all'articolo 4, comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, la non operatività di quanto previsto dal precedente capoverso 5-bis del citato articolo 4, sub-b), qualora gli accordi o le intese avessero già avuto attuazione anche parziale, senza indicare cosa si intenda per «parziale attuazione»;
le amministrazioni pubbliche regolano i loro rapporti esclusivamente attraverso atti formali, ed eventuali procedimenti amministrativi unilaterali attivati dalle parti non possono essere considerati come una «attuazione parziale dei protocolli o delle intese», essendo questi propedeutici alla attuazione del protocollo (altrimenti per assurdo anche il solo inserimento all'interno del repertorio dei documenti dell'amministrazione interessata, attraverso l'emissione di semplice numero di protocollo sarebbe considerato atto propedeutico e quindi parziale attuazione dell'intesa, come pure la perizia fatta da uno degli enti sui beni, le procedure per le eventuali varianti urbanistiche necessarie, ecc);
va quindi considerata avvenuta «un'attuazione, anche parziale, dei protocolli e delle intese» solo per quegli atti formali che si sono concretati attraverso adempimenti bilateralmente sottoscritti a seguito dei protocolli o delle intese originarie;
per analogia, quando in un protocollo fossero identificati più beni la citata norma andrebbe applicata solo a quelli per i quali sono riscontrabili atti formali con adempimenti bilaterali (per esempio la sottoscrizione del preliminare di compravendita per uno dei beni compresi ma non per gli altri, ecc.);
all'ultimo capoverso dell'articolo 4, comma 17, sub-b), «5-bis», si stabilisce che la cessazione dell'efficacia degli accordi debba essere senza effetti sulla finanza pubblica, il che, se per effetti sulla finanza pubblica si intende che eventuali somme già versate non vadano restituite all'ente territoriale ciò avrebbe significato, mentre se si dovesse intendere anche la perdita di introiti presunti derivanti dalla valorizzazione dei beni, si dovrebbe tenere conto che l'intesa è sottoscritta tra lo Stato e gli enti territoriali, che sono ambedue attori della finanza pubblica, quindi appare palese che se con il trasferimento del bene si cancella il suo valore dal patrimonio dello Stato, questo è compensato dalla iscrizione al patrimonio dell'ente territoriale, producendosi di fatto un effetto nullo sulla «finanza pubblica»;
l'attribuzione dei beni ricompresi nelle intese come stabilito dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, in sede di prima applicazione, parte dalla ricognizione dell'Agenzia del demanio e dalla successiva richiesta, entro il termine di trenta giorni, da parte dell'ente che ha sottoscritto l'intesa o l'accordo, a seguito di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
il procedimento (almeno in sede di prima applicazione prevista all'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, per i soli soggetti che sono firmatari originali degli accordi) si attua ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ma con le modalità previste dal comma 18 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, con una procedura più snella rispetto a quella prevista dall'articolo 3, comma 3, cui il citato comma 4 del decreto legislativo n. 85 del 2010 fa riferimento, evidenziando che se si fosse voluto attribuire il medesimo iter anche per questi beni, ovvero ricognizione dei beni, concertazione con gli enti, l'inserimento dei beni negli elenchi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiesta di attribuzione e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per attribuzione degli stessi, tale articolo sarebbe stato del tutto inutile, qui invece appare evidente, la volontà, di semplificazione e rapidità nell'assegnazione di tali beni a suo tempo già considerati trasmissibili seppure a titolo oneroso,
impegna il Governo
a considerare «attuazione, anche parziale, dei protocolli e delle intese», solo quegli atti formali che riguardanti i singoli beni inclusi nei protocolli, sono avvenuti attraverso adempimenti bilateralmente sottoscritti seguiti ai protocolli o alle intese originarie, come previsto dal all'articolo 4, comma 17, sub-b), 5-ter del decreto-legge n. 70 del 2011;
a considerare come nulli gli effetti sulla finanza pubblica di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, comma 17, sub-b) «5-bis», quelli derivanti dal mero trasferimento della proprietà del bene, fatto salvo la eventuale non retrocessione delle somme già versate, in quanto la cancellazione di un bene dal patrimonio dello Stato è compensato dalla iscrizione al patrimonio dell'ente territoriale firmatario dell'intesa, ambedue soggetti di «finanza pubblica»;
a specificare che almeno in sede di prima applicazione, quanto previsto dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, è una procedura di assegnazione di beni già considerati trasmissibili, seppure a titolo oneroso, in modo snello, e che si attua ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ma con le modalità previste dal comma 18, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 70 del 2011, e non in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, cui il citato comma 4 del decreto legislativo n. 85 del 2010 si riferisce.
premesso che:
il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede all'articolo 4, comma 17, lettera b), capoverso 5-ter, la non operatività di quanto previsto dal precedente capoverso 5-bis del citato articolo 4, sub-b), qualora gli accordi o le intese avessero già avuto attuazione anche parziale, senza indicare cosa si intenda per «parziale attuazione»;
le amministrazioni pubbliche regolano i loro rapporti esclusivamente attraverso atti formali, ed eventuali procedimenti amministrativi unilaterali attivati dalle parti non possono essere considerati come una «attuazione parziale dei protocolli o delle intese», essendo questi propedeutici alla attuazione del protocollo (altrimenti per assurdo anche il solo inserimento all'interno del repertorio dei documenti dell'amministrazione interessata, attraverso l'emissione di semplice numero di protocollo sarebbe considerato atto propedeutico e quindi parziale attuazione dell'intesa, come pure la perizia fatta da uno degli enti sui beni, le procedure per le eventuali varianti urbanistiche necessarie, ecc);
va quindi considerata avvenuta «un'attuazione, anche parziale, dei protocolli e delle intese» solo per quegli atti formali che si sono concretati attraverso adempimenti bilateralmente sottoscritti a seguito dei protocolli o delle intese originarie;
per analogia, quando in un protocollo fossero identificati più beni la citata norma andrebbe applicata solo a quelli per i quali sono riscontrabili atti formali con adempimenti bilaterali (per esempio la sottoscrizione del preliminare di compravendita per uno dei beni compresi ma non per gli altri, ecc.);
all'ultimo capoverso dell'articolo 4, comma 17, sub-b), «5-bis», si stabilisce che la cessazione dell'efficacia degli accordi debba essere senza effetti sulla finanza pubblica, il che, se per effetti sulla finanza pubblica si intende che eventuali somme già versate non vadano restituite all'ente territoriale ciò avrebbe significato, mentre se si dovesse intendere anche la perdita di introiti presunti derivanti dalla valorizzazione dei beni, si dovrebbe tenere conto che l'intesa è sottoscritta tra lo Stato e gli enti territoriali, che sono ambedue attori della finanza pubblica, quindi appare palese che se con il trasferimento del bene si cancella il suo valore dal patrimonio dello Stato, questo è compensato dalla iscrizione al patrimonio dell'ente territoriale, producendosi di fatto un effetto nullo sulla «finanza pubblica»;
l'attribuzione dei beni ricompresi nelle intese come stabilito dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, in sede di prima applicazione, parte dalla ricognizione dell'Agenzia del demanio e dalla successiva richiesta, entro il termine di trenta giorni, da parte dell'ente che ha sottoscritto l'intesa o l'accordo, a seguito di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
il procedimento (almeno in sede di prima applicazione prevista all'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, per i soli soggetti che sono firmatari originali degli accordi) si attua ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ma con le modalità previste dal comma 18 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, con una procedura più snella rispetto a quella prevista dall'articolo 3, comma 3, cui il citato comma 4 del decreto legislativo n. 85 del 2010 fa riferimento, evidenziando che se si fosse voluto attribuire il medesimo iter anche per questi beni, ovvero ricognizione dei beni, concertazione con gli enti, l'inserimento dei beni negli elenchi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiesta di attribuzione e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per attribuzione degli stessi, tale articolo sarebbe stato del tutto inutile, qui invece appare evidente, la volontà, di semplificazione e rapidità nell'assegnazione di tali beni a suo tempo già considerati trasmissibili seppure a titolo oneroso,
impegna il Governo
a considerare «attuazione, anche parziale, dei protocolli e delle intese», solo quegli atti formali che riguardanti i singoli beni inclusi nei protocolli, sono avvenuti attraverso adempimenti bilateralmente sottoscritti seguiti ai protocolli o alle intese originarie, come previsto dal all'articolo 4, comma 17, sub-b), 5-ter del decreto-legge n. 70 del 2011;
a considerare come nulli gli effetti sulla finanza pubblica di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, comma 17, sub-b) «5-bis», quelli derivanti dal mero trasferimento della proprietà del bene, fatto salvo la eventuale non retrocessione delle somme già versate, in quanto la cancellazione di un bene dal patrimonio dello Stato è compensato dalla iscrizione al patrimonio dell'ente territoriale firmatario dell'intesa, ambedue soggetti di «finanza pubblica»;
a specificare che almeno in sede di prima applicazione, quanto previsto dall'articolo 4, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, è una procedura di assegnazione di beni già considerati trasmissibili, seppure a titolo oneroso, in modo snello, e che si attua ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ma con le modalità previste dal comma 18, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 70 del 2011, e non in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, cui il citato comma 4 del decreto legislativo n. 85 del 2010 si riferisce.
9/4357-A/15.Grassano, Saglia, Misiani.